Art. 23. Sostituzione dell'Art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modifiche della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni" 1. L'Art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Art. 33. (Osservatorio della mobilita) - 1. La giunta regionale istituisce presso la direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata osservatorio della mobilita'" con il compito di: a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilita' regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi; b) fornire alla giunta regionale ed agli enti locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto; c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione con le province, i comuni e le aziende. 2. Per il coordinamento dell'attivita' di cui al comma 1 e' costituito un comitato composto dai rappresentanti di Regione, province, comuni e aziende. I rappresentanti delle province e dei comuni sono nominati dal consiglio delle autonomie locali.".