Art. 23.
                             Definizioni
    1.  Si  definiscono  boschi cedui semplici quei boschi costituiti
esclusivamente  o  principalmente  da  piante  coetanee  derivanti da
rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie; denominate polloni,
e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica
di  eta'  multipla  di  quella dei polloni, denominate matricine, non
superiore  a  due  terzi  del  numero minimo, previsto all'Art. 33 in
relazione alle specie presenti.
    2. Si definiscono boschi cedui matricinati quei boschi costituiti
da  polloni e da un numero di matricine non inferiore a due terzi del
numero  minimo  e  non  superiore  al  numero  massimo  come previsti
dall'Art. 33 in relazione alle specie presenti.
    3.  Si  definiscono  boschi  cedui  intensamente  matncinati quei
boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine superiore al
numero   massimo  previsto  all'Art.  33  in  relazione  alle  specie
presenti, e comunque non distribuite come indicato al cornma 4.
    4. Si definiscono boschi cedui composti quei boschi costituiti da
polloni  e  da  un  numero  di matricine non inieriore a centottanta'
piante  ad ettaro e comunque distribuite come minimo in quattro turni
e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro turni ed
oltre per ettaro.
    5.  Si  intende  per turno dei boschi cedui il numero di anni che
intercorre  tra  un  taglio  di  utilizzazione  del  bosco di origine
agamica e il successivo, indipendentemente dai turni minimi e massimi
stabiliti dal presente regolamento.