Art. 23. Definizioni 1. Si definiscono boschi cedui semplici quei boschi costituiti esclusivamente o principalmente da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie; denominate polloni, e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di eta' multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo, previsto all'Art. 33 in relazione alle specie presenti. 2. Si definiscono boschi cedui matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a due terzi del numero minimo e non superiore al numero massimo come previsti dall'Art. 33 in relazione alle specie presenti. 3. Si definiscono boschi cedui intensamente matncinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine superiore al numero massimo previsto all'Art. 33 in relazione alle specie presenti, e comunque non distribuite come indicato al cornma 4. 4. Si definiscono boschi cedui composti quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inieriore a centottanta' piante ad ettaro e comunque distribuite come minimo in quattro turni e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro turni ed oltre per ettaro. 5. Si intende per turno dei boschi cedui il numero di anni che intercorre tra un taglio di utilizzazione del bosco di origine agamica e il successivo, indipendentemente dai turni minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento.