Art. 23. Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale 1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone e' necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione ornicoltori italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale. 2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza. 3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile. 4. L'anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla commissione tecnica nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, nonche' l'anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale. 5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario e' rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell'anello, le generalita' dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. 6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purche' in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente del luogo di provenienza.