Art. 23.
       Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale

    1.  Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli
appartenenti a specie selvatiche autoctone e' necessaria l'iscrizione
alla  FOI  (Federazione ornicoltori italiani) o ad altra associazione
di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.
    2.  La  domanda di autorizzazione inoltrata alla provincia indica
il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.
    3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano,
starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa
un anello inamovibile.
    4.  L'anello  ha  il  diametro  indicato,  per ogni specie, dalla
commissione  tecnica  nazionale  della  FOI  o  da altra associazione
ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare
il  numero di matricola dell'allevatore, nonche' l'anno di nascita ed
il numero di individuazione dell'animale.
    5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario e'
rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante
il   nome   della  specie,  il  numero  dell'anello,  le  generalita'
dell'allevatore  e,  se  prevista,  gli  estremi  dell'autorizzazione
dell'allevamento.
    6.   Alle   manifestazioni   ornitologiche  che  si  svolgono  in
Lombardia,  possono  partecipare  anche  espositori  di altre regioni
purche'  in  possesso  dell'autorizzazione  rilasciata dall'autorita'
competente del luogo di provenienza.