Art. 23. Finanziamento 1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all'Art. 4 con esclusione delle spese per l'anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all'Art. 5 e di competenza degli enti locali di cui all'Art. 6, e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa complessiva di euro 4.719.381,51. 2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziate, per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge n. 281/1991, all'UPB 5.1.3.2.262 «Prevenzione», di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali. 3. Alle spese per l'anagrafe canina di cui all'Art. 7, comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2006, all'UPB 5.1.2.2.257 «Qualita' dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della liberta' di scelta e accesso alle cure». 4. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall'Art. 16, comma 6, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.1.2.2.257 «Qualita' dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della liberta' di scelta e accesso alle cure»; 5. In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potra' essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per l'attuazione della presente legge.