Art. 23. Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro 1. I lavoratori utilizzati in progetti di cantieri scuola-lavoro avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stabilizzati nel rispetto delle previsioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) e successive modifiche e della deliberazione del consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 290, relativa alla definizione dei criteri di priorita', delle modalita' attuative e delle forme di controllo dei cantieri scuola-lavoro.