Art. 23.
          Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro

1.  I  lavoratori  utilizzati  in  progetti di cantieri scuola-lavoro
avviati  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
sono stabilizzati nel rispetto delle previsioni della legge regionale
25  luglio  1996,  n.  29  (Disposizioni  regionali  per  il sostegno
all'occupazione)  e  successive  modifiche  e della deliberazione del
consiglio   regionale   20  dicembre  1996,  n.  290,  relativa  alla
definizione  dei  criteri  di  priorita', delle modalita' attuative e
delle forme di controllo dei cantieri scuola-lavoro.