Art. 23. Restituzioni di importi a destinazione vincolata 1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.