Art. 23.

       Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 38/2007


   1.Dopo il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 e'
inserito il seguente:
   «2-bis. Il programma contiene altresi' l'elenco delle forniture di
beni   realizzati   con   materiali   riciclati  di  cui  si  prevede
l'acquisizione.   Tale   acquisizione   deve   rispettare   la  quota
percentuale  minima  del  trenta  per  cento prevista dall'art. 3 del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio 8
maggio  2003,  n.  203  (Norme  affinche'  gli  uffici  pubblici e le
societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale
di  manufatti  e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato   nella   misura   non  inferiore  al  30%  del  fabbisogno
medesimo).».
   2.  Al  termine  del comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n.
38/2007  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «e da atto del rispetto
delle  percentuali  di  acquisti  di  beni  realizzati  con materiali
riciclati cosi' come stabilite dalle disposizioni vigenti.».