Art. 23. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 1.Dopo il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il seguente: «2-bis. Il programma contiene altresi' l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l'acquisizione. Tale acquisizione deve rispettare la quota percentuale minima del trenta per cento prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo).». 2. Al termine del comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto il seguente periodo: «e da atto del rispetto delle percentuali di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati cosi' come stabilite dalle disposizioni vigenti.».