Art. 23.

Ambito  della  riforma  in  materia  di  servizi pubblici Finalita' e
                              obiettivi



   1.  La  presente  legge  detta  norme  generali per la riforma dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:
    a) idrico integrato;
    b) di gestione dei rifiuti urbani;
    c) di trasporto pubblico locale.
   2.  La  Regione  Emilia-Romagna  persegue  le seguenti finalita' e
obiettivi:
    a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo
dei   servizi   sulla   base   dei   criteri  appositamente  definiti
periodicamente;
    b)  perseguire  la  chiara  distinzione  dei ruoli tra i soggetti
titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
    c) garantire la distinzione di ruoli fra proprieta', delle reti e
degli immobili, e gestione dei servizi;
    d)   semplificare  i  processi  decisionali  e  razionalizzare  i
soggetti  coinvolti,  realizzando una riduzione dei costi complessivi
del sistema regionale;
    e)  attuare  un  sistema tariffario che assicuri l'accessibilita'
universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente
con la qualita' e quantita' di cui alla lettera a);
    f)  favorire  lo  sviluppo  di un solido e qualificato sistema di
imprese operanti nel settore;
    g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle
scelte fondamentali di regolazione.
   3. In applicazione dei principi di cui all'art. 118, comma 1 della
Costituzione,  le  funzioni  relative  ai  servizi pubblici di cui al
comma  1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni
che devono essere allocate a livello locale, la presente legge:
    a)   garantisce  l'individuazione  di  ambiti  ottimali  che,  in
applicazione  del  principio di adeguatezza, risultino efficienti per
gli scopi perseguiti;
    b)   definisce   forme   di  organizzazione  delle  funzioni  che
garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.