Art. 23. Ambito della riforma in materia di servizi pubblici Finalita' e obiettivi 1. La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi: a) idrico integrato; b) di gestione dei rifiuti urbani; c) di trasporto pubblico locale. 2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalita' e obiettivi: a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente; b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori; c) garantire la distinzione di ruoli fra proprieta', delle reti e degli immobili, e gestione dei servizi; d) semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema regionale; e) attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilita' universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente con la qualita' e quantita' di cui alla lettera a); f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti nel settore; g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione. 3. In applicazione dei principi di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che devono essere allocate a livello locale, la presente legge: a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti; b) definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.