Art. 23 
 
Modificazioni  dell'art.  25  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.  12-10/Leg.
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le  parole:  «ente  appaltante»  sono  sostituite
dalle parole: «amministrazione aggiudicatrice»; 
      b) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Su  richiesta
congiunta dell'appaltatore e del subappaltatore, il direttore  lavori
puo' accertare i fatti contestati verificando  che  l'opera  o  parte
dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita  secondo  i
patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.»; 
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'Amministrazione
procede  al  pagamento  solo  previa   trasmissione   delle   fatture
quietanzate  del   subappaltatore   o   specifica   liberatoria   del
medesimo.»; 
      d) dopo il comma 6-bis e'  aggiunto  il  seguente:  «6-ter.  Ai
sensi dell'art. 42,  comma  4-ter  della  legge  e  per  gli  effetti
dell'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  l'appaltatore,
il subappaltatore e  il  concessionario  esecutore  devono  munire  i
lavoratori di un'apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e  l'indicazione
del datore di lavoro. I  lavoratori  devono  esporre  la  tessera  di
riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui  lavoratori  autonomi
che esercitano direttamente la  propria  attivita'  nei  cantieri,  i
quali devono provvedervi per proprio conto, e sui  datori  di  lavoro
con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si  applicano  le
sanzioni previste dalla predetta normativa statale.».