Art. 23 Accesso alla dirigenza a tempo determinato 1. La giunta regionale, su proposta del segretario generale, con scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta per l'espletamento dell'incarico da conferire, puo' altresi' deliberare contratti a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro, nei limiti del 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti arrotondato all'unita' superiore, con: a) dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza; b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che per almeno un quinquennio abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o abbiano svolto attivita' nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 2. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti con contratto a tempo determinato e' quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali. Il trattamento economico fondamentale puo' essere integrato da una somma commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e dei valori di mercato per posizioni equivalenti. 3. Per il periodo di durata dell'incarico di cui al comma 1, i dipendenti della giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianita' di servizio nella qualifica di dirigente. 4. La Regione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.