Art. 23.
          (art. 36 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
                        Disposizioni generali
 
   1.  Alle  attivita'  para-artigiane si applicano, per analogia, le
disposizioni di  cui  al  capo  I  e  III,  relative  alle  attivita'
artigiane   affini   (art.   2),   all'impresa  artigiana  (art.  3),
all'esercizio  di  un'attivita'  artigiana  accessoria  nel   settore
agricolo-forestale  e  alla  produzione  di oggetti d'arte popolare e
prestazione di assistenza tecnica (art. 4), alla societa' di  persone
e cooperative (art. 5), al diritto alla successione (art. 6), nonche'
le  disposizioni  di  cui   al   capo   III,   relative   ai   limiti
dell'abilitazione (art. 12).