Art. 23. (art. 36 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Disposizioni generali 1. Alle attivita' para-artigiane si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al capo I e III, relative alle attivita' artigiane affini (art. 2), all'impresa artigiana (art. 3), all'esercizio di un'attivita' artigiana accessoria nel settore agricolo-forestale e alla produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica (art. 4), alla societa' di persone e cooperative (art. 5), al diritto alla successione (art. 6), nonche' le disposizioni di cui al capo III, relative ai limiti dell'abilitazione (art. 12).