Art. 23. Procedure di raffreddamento dei conflitti 1. Nel caso di conflitti derivanti da diverse interpretazioni delle norme della presente legge dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comportera' l'obbligo di convocazione, a iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi da svolgersi nell'ambito della delegazione di cui all'art. 21, comma secondo. 2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al comma terzo presso il dipartimento della funzione pubblica. 3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto senza una sua composizione e qualora la delegazione di cui all'art. 21, comma primo, eventualmente investita non definisca il conflitto stesso, si potra' fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo nazionale di comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere. 4. La delegazione di cui al comma terzo dovra' riunirsi altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono. 5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.