Art. 23. Infrazioni e sanzioni disciplinari 1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi; b) sanzione pecuniaria; c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia; d) l'esclusione dalla compagnia. 2. L'ammonizione e' fatta verbalmente dal capitano ed e' inflitta per lievi trasgressioni. 3. La sanzione pecuniaria, il cui importo e' fissato nel regolamento barracellare comunale, e' inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso. 4. La sospensione e' proposta con richiesta motivata del capitano e deliberata dalla giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. 5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non piu' di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravita' ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno. 6. L'esclusione e' inflitta per grave abuso d'autorita', per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno. 7. Il provvedimento di esclusione e' adottato dalla giunta comunale su proposta motivata dal capitano dopo aver sentito l'interessato sempreche' questi ne abbia fatto richiesta. 8. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto. 9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta. 10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.