Art. 23.
                      Terreni ad uso di pascolo
 
   1.  Allo  scopo  di  alleggerire  il carico di bestiame nei boschi
demaniali, con priorita' per i boschi di  interesse  naturalistico  e
paesaggistico,  l'Azienda  e'  autorizzata  ad  utilizzare  parte dei
terreni nudi per la costituzione di prati pascoli in  alternativa  al
pascolo  nei  boschi demaniali, esclusivamente in favore di piccoli e
medi allevatori a titolo principale.
   2.  In  presenza  di  una  pluralita' di richieste, la concessione
avviene mediante sorteggio.
   3.  L'Azienda  adotta  tutte  le  misure  volte a regolare in modo
razionale e  utile  il  pascolo  nei  complessi  boscati  gestiti  in
amministrazione diretta.