Art. 23. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 1. L'articolo 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108".