Art. 23.
         Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29
 
  1.  L'articolo  67  della  legge  regionale 20 marzo 1951, n. 29 e'
sostituito dal seguente:
  "Per  le  violazioni  della  presente   legge   si   osservano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  ultimo comma, della legge 17
febbraio 1968, n. 108".