Art. 23.
                              Prelievo
 
  1.  Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio e'
consentito  al  titolare  ed  alle  persone  da   esso   autorizzate,
esclusivamente   sulle  specie  di  selvaggina  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 24 riproducibili  in  cattivita',  durante  il  periodo
previsto  dal  calendario  venatorio,  con  il  rispetto del silenzio
venatorio.  I  capi   immessi   devono   provenire   da   allevamenti
autorizzati. E' vietata l'immissione di ibridi tra il germano reale e
le  anatre  domestiche.  La mancata ottemperanza a dette disposizioni
provoca l'immediata sospensione o la revoca della concessione.