Art. 23. Prelievo 1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio e' consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate, esclusivamente sulle specie di selvaggina di cui al comma 2 dell'articolo 24 riproducibili in cattivita', durante il periodo previsto dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio. I capi immessi devono provenire da allevamenti autorizzati. E' vietata l'immissione di ibridi tra il germano reale e le anatre domestiche. La mancata ottemperanza a dette disposizioni provoca l'immediata sospensione o la revoca della concessione.