Art. 23.
                      Ufficio di alta direzione
 
  1. L'ufficio di alta direzione e' composto dal direttore  generale,
dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
  2.  Compito  dell'ufficio di alta direzione e' la definizione delle
strategie e del controllo strategico dell'USL.
  3. Per quanto riguarda le competenze delle figure di cui al comma 1
si rinvia alle previsioni della L.R. 24/1994.