Art. 23. Ufficio di alta direzione 1. L'ufficio di alta direzione e' composto dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. 2. Compito dell'ufficio di alta direzione e' la definizione delle strategie e del controllo strategico dell'USL. 3. Per quanto riguarda le competenze delle figure di cui al comma 1 si rinvia alle previsioni della L.R. 24/1994.