Art. 23.
          Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2,  della  legge regionale 28
dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL  definiscono  le
dotazioni  organiche  tenendo  conto,  anche,  dei  carichi di lavoro
conseguenti allo svolgimento  delle  attivita'  di  riabilitazione  e
integrazione  scolastica  gia' realizzate nei decorsi anni sia con il
personale di ruolo, sia con il personale utilizzato  ai  sensi  della
legge  regionale  9  giugno  1987,  n.  16,  ivi  compreso quello con
rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione,  prevedendo
posti  di  ruolo  anche  a  part-time,  per  i  profili professionali
indicati nell'art.  5, comma 5, della legge regionale 9 giugno  1987,
n.  16,  e  per  i  profili  identificati  come  sanitari dal decreto
ministeriale del Ministro della Sanita' 10 febbraio 1984,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura
dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale
del Servizio sanitario nazionale.
  2. Per le  attivita'  riconducibili  alla  materia  dell'assistenza
scolastica,  nel  rispetto dell'autonomia sancita dall'art. 128 Cost.
e previe intese  tra  Regione  e  comuni  interessati,  la  dotazione
organica  viene  definita  dai  comuni  tenendo  conto,  anche, della
rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento  delle
attivita'  gia'  realizzate  nei decorsi anni sia con il personale di
ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale
9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto  di  lavoro  a
tempo  determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche
a part-time, per le qualifiche  e  profili  professionali  ricompresi
nell'ordinamento degli enti locali.
  Per  la  copertura  dei  posti  si  provvede  secondo la disciplina
concorsuale del personale degli Enti Locali.
  3.  Sino  all'espletamento  delle  procedure  concorsuali  per   la
copertura  dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,
per  l'utilizzazione  del  personale   impegnato   nei   servizi   di
integrazione scolastica continuano ad applicarsi le norme della legge
regionale  9 giugno 1987, n. 16, e dell'art. 27 della legge regionale
di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.