Art. 23. Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attivita' di riabilitazione e integrazione scolastica gia' realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part-time, per i profili professionali indicati nell'art. 5, comma 5, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal decreto ministeriale del Ministro della Sanita' 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale. 2. Per le attivita' riconducibili alla materia dell'assistenza scolastica, nel rispetto dell'autonomia sancita dall'art. 128 Cost. e previe intese tra Regione e comuni interessati, la dotazione organica viene definita dai comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attivita' gia' realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part-time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell'ordinamento degli enti locali. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti Locali. 3. Sino all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l'utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi le norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e dell'art. 27 della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.