Art. 23 
 
          Riduzione indennita' dirigenza settore sanitario 
 
  1. Per il  triennio  2013-2015,  i  compensi  da  corrispondere  ai
direttori  generali,  ai  direttori  amministrativi,   ai   direttori
sanitari  delle  aziende   sanitarie   provinciali,   delle   aziende
ospedaliere, delle  aziende  ospedaliere  universitarie,  del  Centro
della formazione  permanente  e  l'aggiornamento  del  personale  del
settore    sanitario    (CEFPAS),    dell'Istituto    zooprofilattico
sperimentale e dell'IRCCS Bonino  Pulejo  di  Messina,  con  sede  in
Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte  del
10 per cento. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge i contratti in vigore sono rinegoziati  ai  sensi  del
comma 1.