Art. 23 Riduzione indennita' dirigenza settore sanitario 1. Per il triennio 2013-2015, i compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro della formazione permanente e l'aggiornamento del personale del settore sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina, con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti in vigore sono rinegoziati ai sensi del comma 1.