Art. 23 Oneri istruttori 1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessita' dell'istruttoria: a) per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro; b) per i restanti usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro; 2. Qualora la particolare complessita' dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o oneri superiori, l'importo massimo puo' essere integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare o al rilascio dell'autorizzazione. 3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni. 4. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.