Art. 23 
 
Integrazioni della legge provinciale 23 luglio  2010,  n.  16  (legge
             provinciale sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Dopo il comma 4  dell'art.  33  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Nell'ambito  di   ogni   distretto   sono   istituite   le
aggregazioni funzionali  territoriali  (AFT)  e  una  o  piu'  unita'
complesse di cure primarie (UCCP)  quali  forme  organizzative  della
medicina  convenzionata  per  l'erogazione   delle   cure   primarie,
rispettivamente   monoprofessionali   e    multiprofessionali.    Per
assicurare l'uniformita'  assistenziale  sul  territorio  provinciale
l'azienda individua gli obiettivi di salute e di' attivita' delle AFT
e  delle  UCCP,  sulla  base  della   programmazione   della   Giunta
provinciale e in coerenza con quanto  previsto  dalla  contrattazione
nazionale e provinciale. Presso le AFT e le UCCP puo'  operare  anche
personale dipendente  del  servizio  sanitario  provinciale,  secondo
quanto previsto dalla normativa statale e dal Patto per la salute per
gli anni 2014-2016  di  cui  all'Intesa  Stato,  Regioni  e  Province
autonome di data 10 luglio 2014. Le AFT e le UCCP sono  collegate  al
sistema informativo sanitario provinciale, per assicurare  ai  medici
aderenti la conoscenza e la condivisione delle informazioni  relative
agli   utenti   di   riferimento    necessarie    allo    svolgimento
dell'attivita'.». 
  2. Nel comma 7-bis  dell'art.  41  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010,  dopo  le  parole:  «e  che  erogano  detti
servizi» sono inserite le seguenti: «e, per l'attivazione delle AFT e
delle  UCCP  previste  dall'art.  33,  comma   4-bis,   di   soggetti
convenzionati con il servizio sanitario provinciale». 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.