Art. 23 Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 1. L'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Tipologie di infrazioni e sanzioni in materia di attivita' di noleggio autobus con conducente). - 1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse nonche' dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni: a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio: 1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio; 2) con mezzi non revisionati; 3) con mezzi non muniti di cronotachigrafo funzionante; 4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza; 5) con mezzi rispetto ai quali e' stata accertata la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che comportino il fermo del veicolo; b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarita' del servizio, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, in violazione delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Citta' metropolitana di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00; c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarita' della documentazione inerente il servizio, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Citta' metropolitana di Genova o dalle province; d) infrazioni relative alla omessa comunicazione alla Citta' metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze di cui all'art. 34-quater, comma 3, sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' disciplinata dalla legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Citta' metropolitana di Genova o alle province nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tal fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento all'Ente territorialmente competente per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti. 5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da ente diverso da quello territorialmente competente all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo e' tenuto a segnalare la violazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.».