Art. 23 
 
     Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1.  L'art.  34  della  legge  regionale  n.  25/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  34  (Tipologie  di  infrazioni  e  sanzioni  in  materia  di
attivita' di noleggio autobus con conducente). - 1. Nel rispetto  dei
parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  11  marzo  2004   (Parametri   di   riferimento   per   la
determinazione da parte delle  singole  regioni  della  misura  delle
sanzioni pecuniarie  in  relazione  alla  gravita'  delle  infrazioni
commesse nonche'  dei  casi  in  cui  e'  consentito  procedere  alla
sospensione  o  alla  revoca   dell'autorizzazione,   in   attuazione
dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n.  218),  sono  soggette  a
sanzione  amministrativa  pecuniaria   le   seguenti   tipologie   di
infrazioni: 
    a)   infrazioni   riguardanti   la   mancata   osservanza   delle
prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all'art.  1,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un
massimo  di  euro  3.000,00.  Dette   infrazioni   consistono   nello
svolgimento del servizio: 
      1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio; 
      2) con mezzi non revisionati; 
      3) con mezzi non muniti di cronotachigrafo funzionante; 
      4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza; 
      5) con mezzi rispetto ai quali e' stata accertata la violazione
delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285/1992  e
successive modificazioni e integrazioni, che comportino il fermo  del
veicolo; 
    b)   infrazioni   riguardanti   la   mancata   osservanza   delle
prescrizioni relative alla regolarita' del servizio, di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei  trasporti  11  marzo  2004,  in  violazione  delle  condizioni
contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla  Citta'  metropolitana
di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00  ad
un massimo di euro 2.000,00; 
    c)   infrazioni   riguardanti   la   mancata   osservanza   delle
prescrizioni relative alla regolarita' della documentazione  inerente
il servizio, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  11  marzo   2004
sanzionate da un  minimo  di  euro  200,00  ad  un  massimo  di  euro
1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo
che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato  di
abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato  e  la
copia dell'autorizzazione rilasciata dalla  Citta'  metropolitana  di
Genova o dalle province; 
    d) infrazioni relative  alla  omessa  comunicazione  alla  Citta'
metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze
di cui all'art. 34-quater, comma 3, sanzionate da un minimo  di  euro
200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  e  d),  per  la
prima infrazione si  applica  la  sanzione  minima,  per  la  seconda
infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per  cento,
per la terza infrazione si applica la sanzione minima  aumentata  del
100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce  del  50
per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima. 
  3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al  comma  1
e'  disciplinata  dalla  legge  regionale  n.  45/1982  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative  spettano  alla  Citta'
metropolitana di Genova o alle  province  nel  cui  territorio  viene
rilevato  l'illecito.  A  tal  fine  l'organo   che   ha   provveduto
all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto
di accertamento all'Ente territorialmente competente  per  l'adozione
degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti. 
  5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa  autorizzata
da   ente   diverso    da    quello    territorialmente    competente
all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo e' tenuto  a
segnalare la violazione all'ente che ha  rilasciato  l'autorizzazione
per gli eventuali ulteriori provvedimenti.».