Art. 24.
                      Agenti giurati volontari
    1. Le  amministrazioni  provinciali  stabiliranno  il  numero  di
agenti  giurati volontari da assegnare a ciascuna associazione o ente
richiedente,    considerando    le    esigenze    che    scaturiscono
dall'estensione  dei  corpi  idrici  del territorio provinciale, e le
indicazioni fornite dal comitato tecnico provinciale: in ogni caso il
numero  di agenti non potra' essere inferiore a dieci ne' superiore a
cento unita' per ciascun richiedente di ciascuna provincia.
    2. Per  la  predetta  funzione  di  pubblica  sicurezza, ciascuna
associazione o ente richiedente potra' ottenere che ai singoli agenti
volontari  sia  rilasciato dalle autorita' competenti il porto d'arma
da  fuoco  corta  o  lunga  per  difesa personale a tassa ridotta, in
ragione  di un numero non superiore al 10 per cento dell'organico dei
propri  agenti  volontari, che consentira' loro di portare l'arma per
difesa  personale  in  tutto  il  territorio  nazionale, senza limiti
temporali, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.
    3. L'attivita' di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che
all'interno  della propria struttura saranno organizzati in "Servizio
di  sorveglianza", e' considerata attivita' propria del volontariato;
pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovra' essere esentato dal
pagamento  dei  bolli,  e'  prevista  la  possibilita'  di  stipulare
convenzioni  con  gli  enti  pubblici  e  quant'altro  disposto dagli
articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.
    4. Gli  agenti  volontari  sono  utilizzati  anche  nel  corpo di
polizia    delle    amministrazioni    provinciali   territorialmente
competenti,  previo  accordo  tra  queste e le associazioni o enti di
appartenenza  sul  servizio  da  espletare e sulle spese che dovranno
essere rimborsate.