Art. 24. Agenti giurati volontari 1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna associazione o ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal comitato tecnico provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potra' essere inferiore a dieci ne' superiore a cento unita' per ciascun richiedente di ciascuna provincia. 2. Per la predetta funzione di pubblica sicurezza, ciascuna associazione o ente richiedente potra' ottenere che ai singoli agenti volontari sia rilasciato dalle autorita' competenti il porto d'arma da fuoco corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, in ragione di un numero non superiore al 10 per cento dell'organico dei propri agenti volontari, che consentira' loro di portare l'arma per difesa personale in tutto il territorio nazionale, senza limiti temporali, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia. 3. L'attivita' di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che all'interno della propria struttura saranno organizzati in "Servizio di sorveglianza", e' considerata attivita' propria del volontariato; pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovra' essere esentato dal pagamento dei bolli, e' prevista la possibilita' di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e quant'altro disposto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991. 4. Gli agenti volontari sono utilizzati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le associazioni o enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.