Art. 24.
         Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
    1.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma 1 dell'Art. 108 della legge
regionale n. 14/1999, e' inserita la seguente:
      "c-bis)  la  vigilanza  sull'attuazione,  da  parte dei comuni,
della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;".
    2.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'Art.  109  della legge
regionale  n. 14/1999, dopo le parole "nel territorio di piu' comuni"
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti ", fatto salvo quanto previsto
dall'Art. 108, comma 1, lettera c-bis).".
    3. La lettera l) del comma 1, dell'Art. 110 della legge regionale
n. 14/1999, e' sostituita dalla seguente:
      "l)  l'approvazione  dei  progetti di risanamento delle imprese
nei confronti dell'ambiente esterno nonche' dei piani di contenimento
ed  abbattimento  del rumore di cui all'Art. 10, comma 5, della legge
n. 447/1995;".