Art. 24. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 108 della legge regionale n. 14/1999, e' inserita la seguente: "c-bis) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;". 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 109 della legge regionale n. 14/1999, dopo le parole "nel territorio di piu' comuni" sono aggiunte, in fine, le seguenti ", fatto salvo quanto previsto dall'Art. 108, comma 1, lettera c-bis).". 3. La lettera l) del comma 1, dell'Art. 110 della legge regionale n. 14/1999, e' sostituita dalla seguente: "l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonche' dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'Art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995;".