Art. 24.
     Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
    1.  Dopo l'Art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37,
sono inseriti i seguenti:
    "Art.  33-bis.  (Comitato  di  monitoraggio)  -  1. E' istituito,
presso   il   servizio   trasporti  della  Regione,  il  comitato  di
monitoraggio  per  l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel
decreto  legislativo n. 422/1997 e nella presente legge, composto dai
rappresentati  di Regione, province, comuni, aziende e rappresentanti
di  associazioni  dei  consumatori, i rappresentanti delle province e
dei comuni sono nominati dal consiglio delle autonomie locali.
    2.  Il  comitato  svolge  funzioni  consultive  e  con  relazioni
semestrali informa la giunta regionale dell'andamento della spesa per
la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di
efficacia,  efficienza  e  qualita'  dei  servizi nonche' del livello
degli stessi previsti nei contratti di servizio.
    Art.  33-ter.  (Distrazione  di autobus acquistati con contributi
regionali  dal  servizio  di  linea al servizio di noleggio) - 1. Gli
enti  concedenti  autorizzano  le  aziende  a  distrarre  gli autobus
acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio
di   noleggio   sulla  base  delle  modalita'  fissate  dalla  giunta
regionale.
    2. Gli enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla
giunta  regionale  sulle autorizzazioni di cui al comma 1, rilasciate
alle aziende.".