Art. 24. Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 1. Dopo l'Art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono inseriti i seguenti: "Art. 33-bis. (Comitato di monitoraggio) - 1. E' istituito, presso il servizio trasporti della Regione, il comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel decreto legislativo n. 422/1997 e nella presente legge, composto dai rappresentati di Regione, province, comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle province e dei comuni sono nominati dal consiglio delle autonomie locali. 2. Il comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualita' dei servizi nonche' del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio. Art. 33-ter. (Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio) - 1. Gli enti concedenti autorizzano le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalita' fissate dalla giunta regionale. 2. Gli enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1, rilasciate alle aziende.".