Art. 24. Stagione di taglio e di esbosco 1. Per i boschi cedui la stagione dei tagli e' regolata come segue: a) fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre-31 marzo; b) da cinquecento a mille metri di altitudine: 1° ottobre-15 aprile; c) da mille a milleduecento metri di altitudine: 15 settembre-30 aprile; d) oltre milleduecento metri di altitudine: 1° settembre-30 aprile. 2. Qualora si verifichino prolungate e ricorrenti avverse condizioni climatiche che non consentano il lavoro in bosco, l'ente competente per territorio puo' prolungare la durata della stagione di taglio stabilita dal comma 1 per un massimo di quindici giorni di proroga. 3. L'esbosco deve avvenire il piu' prontamente possibile e prima della ripresa vegetativa delle ceppaie e delle matricine, e comunque entro quindici giorni successivi dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2. 4. Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001. 5. Per il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.