Art. 24.
                   Stagione di taglio e di esbosco
    1.  Per  i  boschi  cedui  la stagione dei tagli e' regolata come
segue:
      a) fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre-31 marzo;
      b) da  cinquecento  a  mille metri di altitudine: 1° ottobre-15
aprile;
      c) da   mille   a   milleduecento   metri   di  altitudine:  15
settembre-30 aprile;
      d) oltre  milleduecento  metri  di  altitudine: 1° settembre-30
aprile.
    2.   Qualora  si  verifichino  prolungate  e  ricorrenti  avverse
condizioni  climatiche  che non consentano il lavoro in bosco, l'ente
competente per territorio puo' prolungare la durata della stagione di
taglio  stabilita  dal  comma  1 per un massimo di quindici giorni di
proroga.
    3.  L'esbosco deve avvenire il piu' prontamente possibile e prima
della  ripresa vegetativa delle ceppaie e delle matricine, e comunque
entro  quindici  giorni  successivi  dalla  data  di  chiusura  della
stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2.
    4. Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si
applicano  le  sanzioni  amministrative di cui all'Art. 48, comma 11,
della legge regionale n. 28/2001.
    5.  Per  il  mancato  rispetto del termine indicato al comma 3 si
applicano  le  sanzioni  amministrative  di cui all'Art. 48, comma 9,
lettera a), della legge regionale n. 28/2001.