Art. 24. Allevamenti di mammiferi 1. Negli allevamenti di mammiferi, tutti gli animali, ad esclusione della lepre comune, sono marcati mediante apposito microchip rilasciato dall'ASL. La marcatura degli animali nell'allevamento avviene entro un mese dalla nascita. La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento e' preventivamente autorizzata dalla provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale. I dati contenuti nel microchip sono comunicati, entro dieci giorni dalla marcatura, a cura dell'allevatore, alla provincia competente. 2. La provincia puo' inoltre vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevate rusticita' e prolificita' che possano causare danni alle colture agricole.