Art. 24. Norma transitoria Alle domande relative ai punti b), d) ed e) dell'Art. 18 ed agli articoli 19 e 21 della presente legge presentate all'ufficio emigrazione - L'Aquila, in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa. Le associazioni e loro federazioni e confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione inserite negli albi previsti rispettivamente dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 e 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d'ufficio nell'albo regionale istituito dall'Art. 14 della presente legge. Per l'anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.