Art. 24.
                          Norma transitoria
    Alle  domande relative ai punti b), d) ed e) dell'Art. 18 ed agli
articoli 19   e   21  della  presente  legge  presentate  all'ufficio
emigrazione - L'Aquila, in base alle norme vigenti prima dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  si applicano le norme vigenti al
momento della domanda stessa.
    Le  associazioni  e loro federazioni e confederazioni che operano
all'estero  ed  in  Italia fuori Regione inserite negli albi previsti
rispettivamente  dalla  legge  regionale  28 aprile  1995,  n.  79  e
23 marzo  2000,  n.  47,  sono iscritte d'ufficio nell'albo regionale
istituito dall'Art. 14 della presente legge.
    Per l'anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla
presente   legge,   devono   essere  inviate  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della stessa.