Art. 24. Disposizioni in materia di beni e attivita' culturali, sport e spettacolo 1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, le parole: «per almeno venti ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno venticinque ore settimanali». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione «Musica per Roma» e contributo all'Auditorium Pio di Roma, e' inserito il seguente comma: «4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di iniziative e di attivita' di cui al comma 2, lettera b) si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G11530 degli esercizi finanziari di competenza.». 3. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo agli interventi per i Campionati mondiali di nuoto, dopo le parole: «e Valencia (Americas Cup)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' per le spese di organizzazione sostenute in funzione della preparazione dei Campionati mondiali di nuoto 2009 e per interventi di sostegno dell'associazionismo sportivo legato al mondo del nuoto e del mare e degli enti di promozione sportiva. Si procede con apposita convenzione con la Regione, sentita la competente commissione consiliare.». 4. Per l'esercizio 2007 gli interventi previsti dall'art. 174, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, e successive modifiche, relativo al contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale, sono finalizzati programmi della cooperativa «La Fabbrica dell'Attore» per le attivita' del relativo teatro, secondo il riconoscimento del Ministero per i beni e attivita' culturali. 5. Al fine di consentire ai comuni, alle province ed agli enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 42/1997 per l'anno 2006, la predisposizione dei progetti esecutivi e l'effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 marzo, gia' previsto dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, e' differito al 30 ottobre 2007. 6. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico, le parole: «la capienza complessiva sia o divenga superiore a 300 posti.» sono sostituite dalle seguenti: «la capienza complessiva sia o divenga: a) superiore a seicento posti, relativamente ai comuni con popolazione fino ai 150.000 abitanti; b) superiore a mille e trecento posti, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.». 7. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 80 dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione «Musica per Roma» e al contributo all'Auditorium Pio di Roma; b) l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo ai criteri per il riparto dei fondi previsti da disposizioni regionali in materia di attivita' culturali; c) il comma 1, dell'art. 52, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di contributi per attivita' culturali.