Art. 24.
Disposizioni  in  materia  di  beni  e  attivita'  culturali, sport e
                             spettacolo

1.  Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 24
novembre  1997,  n.  42 (Norme in materia di beni e servizi culturali
del  Lazio)  e successive modifiche, le parole: «per almeno venti ore
settimanali»  sono sostituite dalle seguenti: «per almeno venticinque
ore  settimanali».  2.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  52 della legge
regionale  15  settembre  2005,  n.  16, relativo alla partecipazione
della   Regione  alla  fondazione  «Musica  per  Roma»  e  contributo
all'Auditorium Pio di Roma, e' inserito il seguente comma:
«4-bis.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  programma  di
iniziative  e  di attivita' di cui al comma 2, lettera b) si provvede
mediante   gli   stanziamenti  del  capitolo  G11530  degli  esercizi
finanziari di competenza.».
3. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.
27, relativo agli interventi per i Campionati mondiali di nuoto, dopo
le  parole:  «e  Valencia  (Americas Cup)» sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  «nonche'  per  le  spese  di  organizzazione  sostenute in
funzione  della  preparazione dei Campionati mondiali di nuoto 2009 e
per  interventi  di  sostegno dell'associazionismo sportivo legato al
mondo  del  nuoto  e del mare e degli enti di promozione sportiva. Si
procede   con   apposita  convenzione  con  la  Regione,  sentita  la
competente commissione consiliare.».
4.  Per l'esercizio 2007 gli interventi previsti dall'art. 174, comma
1  della  legge  regionale  10  maggio  2001,  n.  10,  e  successive
modifiche,  relativo  al  contributo  ai  teatri  stabili  privati di
interesse  pubblico  per  iniziative  di  interesse  regionale,  sono
finalizzati programmi della cooperativa «La Fabbrica dell'Attore» per
le  attivita'  del  relativo  teatro,  secondo  il riconoscimento del
Ministero per i beni e attivita' culturali.
5.  Al  fine  di  consentire  ai  comuni,  alle province ed agli enti
destinatari  dei  finanziamenti  individuati  dal piano annuale degli
interventi  di  cui  all'art.  8 della legge regionale n. 42/1997 per
l'anno   2006,   la   predisposizione   dei   progetti   esecutivi  e
l'effettuazione   delle   gare   e  degli  affidamenti  per  la  loro
realizzazione,  il  termine  del 31 marzo, gia' previsto dall'art. 14
della  legge  regionale  28  dicembre 2006, n. 28, e' differito al 30
ottobre 2007.
6.  Al  comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n.
4,  relativo  all'autorizzazione  all'esercizio  cinematografico,  le
parole:  «la  capienza  complessiva  sia  o  divenga  superiore a 300
posti.»  sono sostituite dalle seguenti: «la capienza complessiva sia
o divenga:
a)   superiore   a   seicento  posti,  relativamente  ai  comuni  con
popolazione fino ai 150.000 abitanti;
b)  superiore  a  mille e trecento posti, relativamente ai comuni con
popolazione superiore ai 150.000 abitanti.».
7. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)  il  comma 80 dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 2006,
n.  10,  relativo  alla  partecipazione della Regione alla fondazione
«Musica per Roma» e al contributo all'Auditorium Pio di Roma;
b)  l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo ai
criteri  per  il riparto dei fondi previsti da disposizioni regionali
in materia di attivita' culturali;
c)  il  comma 1, dell'art. 52, della legge regionale 6 febbraio 2003,
n.  2,  relativo  ai  criteri  e alle procedure per la concessione di
contributi per attivita' culturali.