Art. 24.
                       Pubblicita' degli atti

   1. La Giunta regionale e' autorizzata ad individuare i capitoli di
entrata  e  di  spesa  che  non  sono piu' utilizzabili ai fini della
gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.
   2.  Gli  atti  di  eliminazione  sono  comunicati alla Commissione
bilancio del Consiglio regionale.