Art. 24. Funzioni in materia di trasporto pubblico locale 1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilita' le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi. 2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalita' per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresi' l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.