Art. 24.

          Funzioni in materia di trasporto pubblico locale



   1.  In  materia  di  trasporto  pubblico  locale la Regione, ferma
restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla
legge  regionale  2  ottobre  1998,  n.  30  (Disciplina generale del
trasporto  pubblico  regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia
degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o
alla  loro  conferma  assumendo  i territori provinciali quali ambiti
territoriali  minimi  per la programmazione dei servizi di bacino, la
progettazione,  l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici
di  trasporto  integrati  tra  loro e con la mobilita' privata. A tal
fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per
la  mobilita'  le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di
cui  all'art.  19,  comma  3 della legge regionale n. 30 del 1998 con
l'esclusione della gestione dei servizi.
   2.   La  Regione  promuove  l'introduzione  di  un  unico  sistema
tariffario  integrato  sull'intero  territorio  regionale. A tal fine
essa  definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalita' per la
necessaria  articolazione  tariffaria  di bacino. La Regione promuove
altresi'  l'aggregazione  dei soggetti gestori dei trasporti pubblici
autofiloviari.