Art. 24 Incarichi dirigenziali 1. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si basa su di una valutazione delle attitudini, delle competenze, delle capacita' professionali e gestionali del dirigente, nonche' dell'esperienza accumulata e dei risultati conseguiti in precedenti posizioni ricoperte. 2. L'incarico di segretario generale e' attribuito dalla giunta regionale su proposta del presidente. 3. L'incarico di direttore generale e' attribuito dalla giunta regionale su proposta del segretario generale. 4. Gli incarichi di segretario generale e direttore generale sono conferiti a dirigenti in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato, da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da formazione universitaria e postuniversitaria o da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell'universita' o delle libere professioni. 5. Qualora si tratti di personale dipendente della Regione, esso e' collocato di diritto in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianita' di servizio nella qualifica di dirigente generale. 6. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali generali e dei relativi incarichi avviene con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile anche senza interruzioni. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati e per tutto il periodo dell'incarico al personale interessato e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, concordato tra le parti avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di mercato. I contratti dei direttori generali cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del consiglio - assemblea legislativa della Liguria e della giunta regionale. E' comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre dei contratti dei direttori generali aventi scadenza anteriore a tale data. 7. Gli incarichi di dirigente di settore, di servizio, di progetto o di unita' specialistica di staff sono attribuiti dalla giunta regionale su proposta del segretario generale, sentito il direttore generale interessato. In ogni caso il numero delle fasce della retribuzione di posizione dirigenziale non puo' essere superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. La durata degli incarichi dirigenziali non puo', di norma, essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Gli incarichi sono temporanei e rinnovabili.