Art. 24 
 
                       Incarichi dirigenziali 
 
    1. Il conferimento degli incarichi di  funzione  dirigenziale  si
basa su di una valutazione delle attitudini, delle competenze,  delle
capacita'  professionali  e   gestionali   del   dirigente,   nonche'
dell'esperienza accumulata e dei risultati conseguiti  in  precedenti
posizioni ricoperte. 
    2. L'incarico di segretario generale e' attribuito  dalla  giunta
regionale su proposta del presidente. 
    3. L'incarico di direttore generale e'  attribuito  dalla  giunta
regionale su proposta del segretario generale. 
    4. Gli incarichi di segretario generale e direttore generale sono
conferiti a dirigenti in possesso di diploma di laurea magistrale  ai
sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in  vigore  della
presente legge o  di  diploma  di  laurea  ai  sensi  del  previgente
ordinamento, dotati di professionalita'  adeguata  alle  funzioni  da
svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in  qualifiche
dirigenziali nel settore  pubblico  o  privato,  da  una  particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante  da
formazione  universitaria  e  postuniversitaria  o  da  pubblicazioni
scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate  nei  settori
della ricerca, dell'universita' o delle libere professioni. 
    5. Qualora si tratti di personale dipendente della Regione,  esso
e' collocato di diritto in aspettativa senza  assegni  per  tutto  il
periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del
trattamento  di  quiescenza,  di  previdenza  e  dell'anzianita'   di
servizio nella qualifica di dirigente generale. 
    6. L'attribuzione delle  funzioni  dirigenziali  generali  e  dei
relativi incarichi avviene con contratto di diritto privato  a  tempo
determinato, rinnovabile  anche  senza  interruzioni.  Gli  incarichi
durante la loro durata possono essere variati e per tutto il  periodo
dell'incarico al personale interessato e' corrisposto un  trattamento
economico  onnicomprensivo,  concordato  tra  le  parti  avendo  come
riferimento le retribuzioni apicali  della  dirigenza  pubblica  e  i
valori medi di mercato. I contratti dei direttori generali cessano in
ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del  consiglio  -
assemblea legislativa della Liguria  e  della  giunta  regionale.  E'
comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre dei contratti  dei
direttori generali aventi scadenza anteriore a tale data. 
    7. Gli  incarichi  di  dirigente  di  settore,  di  servizio,  di
progetto o di unita' specialistica di  staff  sono  attribuiti  dalla
giunta regionale su proposta  del  segretario  generale,  sentito  il
direttore generale interessato. 
    In  ogni  caso  il  numero  delle  fasce  della  retribuzione  di
posizione dirigenziale non puo' essere  superiore  a  quello  vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    8. La durata degli incarichi dirigenziali  non  puo',  di  norma,
essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Gli incarichi  sono
temporanei e rinnovabili.