Art. 24.
 
                        Servizio farmaceutico
   1.  La  casa  di  cura  deve  disporre  di  locali  idonei  per la
ricezione, l'immagazzinamento e la  distribuzione  dei  farmaci,  dei
materiali  di  medicazione,  dei presidi medico-chirurgici e sanitari
nonche' dei prodotti diagnostici.
   2.  I locali devono essere ubicati in modo da consentire un facile
accesso dall'esterno per i rifornimenti ed un rapido collegamento con
i  vari  servizi  di diagnosi e cura per provvedere con tempestivita'
alla consegna anche urgente dei medicamenti e degli altri presidi  di
competenza.
   3.  La  superficie  complessiva dei locali deve essere commisurata
alle esigenze derivanti dalle specifiche attivita' esercitate.
   4.  Qualora  sia  previsto  un  laboratorio  per  le  preparazioni
farmaceutiche e per le analisi di  competenza  del  servizio  occorre
prevedere un apposito locale.
   5.  Il  servizio  farmaceutico  deve  disporre  delle attrezzature
previste dalle norme vigenti e  di  tutti  i  farmaci  ed  i  presidi
medico-chirurgici  indispensabili  per terapie d'urgenza oltre quelli
necessari in rapporto alle specifiche necessita' della casa di  cura.