Art. 24. Servizio farmaceutico 1. La casa di cura deve disporre di locali idonei per la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione dei farmaci, dei materiali di medicazione, dei presidi medico-chirurgici e sanitari nonche' dei prodotti diagnostici. 2. I locali devono essere ubicati in modo da consentire un facile accesso dall'esterno per i rifornimenti ed un rapido collegamento con i vari servizi di diagnosi e cura per provvedere con tempestivita' alla consegna anche urgente dei medicamenti e degli altri presidi di competenza. 3. La superficie complessiva dei locali deve essere commisurata alle esigenze derivanti dalle specifiche attivita' esercitate. 4. Qualora sia previsto un laboratorio per le preparazioni farmaceutiche e per le analisi di competenza del servizio occorre prevedere un apposito locale. 5. Il servizio farmaceutico deve disporre delle attrezzature previste dalle norme vigenti e di tutti i farmaci ed i presidi medico-chirurgici indispensabili per terapie d'urgenza oltre quelli necessari in rapporto alle specifiche necessita' della casa di cura.