Art. 24.
                     Finanziamento dell'Istituto
 
   In  sede  di  esame  e  di  allegazione del bilancio di previsione
dell'Istituto, giuste disposizioni contenute nell'art. 33 della legge
regionale  29  dicembre 1977, n. 81, la regione determina annualmente
l'entita' di dotazione finanziaria da trasferire all'Istituto stesso,
iscrivendola  in  apposito  capitolo  dello stato di previsione della
spesa.
   L'erogazione   e'   effettuata   con  deliberazione  della  giunta
regionale, mediante anticipazione  fino  alla  concorrenza  dell'80%,
all'inizio   dell'esercizio   e   con   versamento   del   saldo   su
certificazioni asseverate dal collegio dei  revisori  dei  conti  con
graduale recupero delle anticipazioni accordate.
   La giunta regionale dispone altresi' anticipazioni per le esigenze
di carattere corrente e obbligatorio durante la gestione  provvisoria
del  bilancio  regionale  ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 28
della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.
   Oltre  alle  somme  di  cui  al  precedente  comma  concorrono  al
finanziamento dell'Istituto:
     a)  il  contributo  speciale  erogato  dalla regione Abruzzo per
l'impianto e la gestione dell'osservatorio del  lavoro,  del  sistema
informativo economico e del sistema informativo territoriale;
     b)  i contributi erogati da altri enti pubblici per incarichi di
ricerca particolari;
     c)  ogni  altra  contribuzione  ed erogazione a qualsiasi titolo
devoluta, salvo specifico parere espresso dal consiglio regionale;
     d) i contributi annuali degli enti aderenti.