Art. 24. Finanziamento dell'Istituto In sede di esame e di allegazione del bilancio di previsione dell'Istituto, giuste disposizioni contenute nell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la regione determina annualmente l'entita' di dotazione finanziaria da trasferire all'Istituto stesso, iscrivendola in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa. L'erogazione e' effettuata con deliberazione della giunta regionale, mediante anticipazione fino alla concorrenza dell'80%, all'inizio dell'esercizio e con versamento del saldo su certificazioni asseverate dal collegio dei revisori dei conti con graduale recupero delle anticipazioni accordate. La giunta regionale dispone altresi' anticipazioni per le esigenze di carattere corrente e obbligatorio durante la gestione provvisoria del bilancio regionale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Oltre alle somme di cui al precedente comma concorrono al finanziamento dell'Istituto: a) il contributo speciale erogato dalla regione Abruzzo per l'impianto e la gestione dell'osservatorio del lavoro, del sistema informativo economico e del sistema informativo territoriale; b) i contributi erogati da altri enti pubblici per incarichi di ricerca particolari; c) ogni altra contribuzione ed erogazione a qualsiasi titolo devoluta, salvo specifico parere espresso dal consiglio regionale; d) i contributi annuali degli enti aderenti.