Art. 24. (art. 37 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 19 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Iscrizione delle imprese di cui agli articoli 21 e 22 1. L'esercizio di un'attivita' para-artigiana, di cui agli articoli 21 e 22, e' subordinata all'iscrizione in apposita appendice al registro delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di commercio a norma dell'art. 7. 2. L'appendice e' suddivisa in quattro sezioni: a) nella prima sezione sono iscritte le imprese individuali; b) nella seconda sezione sono iscritte le societa' di persone e le cooperative; c) nella terza sezione sono iscritti i consorzi e le comunioni di interesse; d) nella quarta sezione sono iscritte le imprese che esercitano un'attivita' para-artigiana in via secondaria. 3. L'iscrizione deve contenere: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, nonche' la residenza del titolare dell'impresa; b) la ragione sociale dell'impresa; c) certificato d'iscrizione nella seconda sezione dell'albo degli artigiani e/o, per le attivita' di cui all'art. 22, l'esatta descrizione dell'attivita' esercitata; tale descrizione delimita il campo di abilitazione all'esercizio dell'attivita'; d) la sede dell'impresa principale ed eventuali sedi secondarie; e) altre attivita' svolte contemporaneamente; f) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie; g) il diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa di cui all'art. 6, nonche' gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata; h) la data di inizio dell'attivita'; i) il numero di codice fiscale. 4. Per la denuncia, l'iscrizione, le variazioni e la cancellazione si applicano gli articoli dall'8 all'11.