Art. 24.
          (art. 37 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 19 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
        Iscrizione delle imprese di cui agli articoli 21 e 22
 
   1.   L'esercizio  di  un'attivita'  para-artigiana,  di  cui  agli
articoli 21 e 22, e' subordinata all'iscrizione in apposita appendice
al  registro  delle  imprese artigiane, istituito presso la Camera di
commercio a norma dell'art. 7.
   2. L'appendice e' suddivisa in quattro sezioni:
     a) nella prima sezione sono iscritte le imprese individuali;
     b)  nella seconda sezione sono iscritte le societa' di persone e
le cooperative;
     c)  nella  terza sezione sono iscritti i consorzi e le comunioni
di interesse;
     d)  nella quarta sezione sono iscritte le imprese che esercitano
un'attivita' para-artigiana in via secondaria.
   3. L'iscrizione deve contenere:
     a) nome e cognome, luogo e data di nascita, nonche' la residenza
del titolare dell'impresa;
     b) la ragione sociale dell'impresa;
     c)  certificato  d'iscrizione  nella  seconda  sezione dell'albo
degli artigiani e/o, per le attivita' di cui  all'art.  22,  l'esatta
descrizione  dell'attivita'  esercitata; tale descrizione delimita il
campo di abilitazione all'esercizio dell'attivita';
     d) la sede dell'impresa principale ed eventuali sedi secondarie;
     e) altre attivita' svolte contemporaneamente;
     f) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali
e contro le malattie;
     g) il diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa di
cui all'art. 6, nonche' gli estremi  dell'iscrizione  all'albo  degli
artigiani della persona abilitata;
     h) la data di inizio dell'attivita';
     i) il numero di codice fiscale.
   4. Per la denuncia, l'iscrizione, le variazioni e la cancellazione
si applicano gli articoli dall'8 all'11.