Art. 24.
                             Informazione
 
   1.  L'informazione  si  attua in modo costante e tempestivo con le
organizzazioni sindacali a livello confederale  e  di  categoria,  se
essa  riguarda  le proposte relative agli obiettivi e ai programmi di
sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali
e pluriennali.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  nel  rispetto  delle  competenze
proprie  degli organi istituzionali, salva la continuita' dell'azione
amministrativa, al
fine  di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento
e alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una  costante  e
preventiva  informazione  alle  organizzazioni sindacali sugli atti e
sui provvedimenti che riguardano il personale,  l'organizzazione  del
lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in
relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche
atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione
dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale  e
la organizzazione del lavoro.
   3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta
alle   organizzazioni   sindacali   territoriali   (con   particolare
riferimento  all'organizzazione  dei servizi) e a quelle di categoria
stipulanti gli  accordi  collettivi  di  cui  alla  legge-quadro  sul
pubblico  impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative
saranno determinate dagli accordi decentrati.
   4.  Le  organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, possono  richiedere  all'ente,  che  e'  tenuto  a
comunicarli,  i dati riguardanti la situazione del personale occupato
e   di   quello   occorrente   in   relazione   ai    programmi    di
efficienza/efficacia   e   a   fenomeni   fisiologici   di  turn-over
conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in  occasione  di  interventi  di
progettazione  di  nuovi sistemi informativi a base informatica, o di
modifica  dei  sistemi  preesistenti,  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative saranno informate sulle caratteristiche
generali dei sistemi stessi, si' da essere  poste  in  condizione  di
valutare  con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare
vincoli  all'occupazione,  alle  funzioni  e  ai   ruoli   dell'ente,
all'ambiente  e alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni
e proposte.
   6.  In  armonia  con  quanto  disposto  dai  commi primo e secondo
dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei  casi  in  cui  il
sistema  installato  consenta  la possibile raccolta e l'utilizzo dei
dati sulla quantita' e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei
singoli   operatori,  le  amministrazioni  garantiranno,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  un  adeguato
sistema  di  tutela  e  di  garanzia  della  riservatezza della sfera
personale del lavoratore.
   7.  Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la quantita' e l'uso  dei  propri  dati  personali  raccolti  e,  con
l'assistenza     delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, il diritto di integrazione e rettifica.
   8.  In  sede di accordi decentrati con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative saranno definiti le modalita' e i  tempi
dell'informazione.