Art. 24. Sospensione cautelare 1. I componenti delle compagnie barracellari sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della giunta comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna. 2. Il provvedimento di sospensione e' obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.