Art. 24. Abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative concernenti agevolazioni per viaggi del personale regionale: legge regionale 2 aprile 1955, n. 22; articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14; articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11; articolo 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.