Art. 24. Mutui per l'anno 1996 1. I mutui autorizzati per l'anno 1996 dall'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5 e dall'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 37 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, possono essere contratti, anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 1997, alle medesime condizioni previste dalle norme stesse. Per la stipulazione dei contratti dei mutui predetti si fa riferimento ai pareri in merito gia' espressi dal consiglio di giustizia amministrativa. 2. Le entrate derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono accertate con riferimento all'esercizio 1996. 3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio per gli esercizi 1997 e successivi in relazione agli ammontari risultanti dai rispettivi piani di ammortamento.