Art. 24.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti dall'articolo 10 della presente legge da
corrispondere  alla  province  quale   rimborso   delle   spese   per
l'esercizio  della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei
fondi gia' iscritti al capitolo n. 4100 "Fondo per  il  finanziamento
delle funzioni amministrative delegate alle Province" del bilancio di
previsione 1997 e successivi.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  4,  14,  15 e 16 della
presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per  l'anno  1997,
si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di
competenza  e  di  cassa,  dello stanziamento iscritto al capitolo n.
11052  "Contributi  per  attivita' agrituristiche (legge regionale 18
luglio 1991, n.   15)" dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio   di   previsione   per  l'esercizio  1997  e  contemporanea
istituzione dei capitoli n.   11048 denominato  "Contributi  ad  enti
pubblici  e  soggetti  privati  per l'attivita' agrituristica" con lo
stanziamento di lire 200.000.000,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa,  e  n.  11050  denominato "Contributi in conto capitale per lo
sviluppo agrituristico" con lo stanziamento di lire  500.000.000,  in
termini di competenza e di cassa.
  3.   Gli   oneri  derivanti  dal  funzionamento  delle  Commissioni
agrituristiche provinciali di  cui  all'articolo  10  della  presente
legge  sono a carico del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento
di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i  gettoni  di
presenza,  le indennita' di missione ed i rimborsi spese" dello stato
di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1997.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 18 aprile 1997
                                Galan