Art. 24. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della presente legge da corrispondere alla province quale rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei fondi gia' iscritti al capitolo n. 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" del bilancio di previsione 1997 e successivi. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 14, 15 e 16 della presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 11052 "Contributi per attivita' agrituristiche (legge regionale 18 luglio 1991, n. 15)" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione dei capitoli n. 11048 denominato "Contributi ad enti pubblici e soggetti privati per l'attivita' agrituristica" con lo stanziamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, e n. 11050 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo agrituristico" con lo stanziamento di lire 500.000.000, in termini di competenza e di cassa. 3. Gli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10 della presente legge sono a carico del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spese" dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1997. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1997 Galan