Art. 24. Immissioni 1. Le immissioni di selvaggina nelle aziende agri-turistico-venatorie sono effettuate a discrezione del concessionario e debbono essere annotate sul registro di cui all'articolo 25. 2. Le specie utilizzate devono essere comprese fra le seguenti: starna, pernice rossa, fagiano, lepre, quaglia europea e germano reale.