Art. 24.
                             Immissioni
 
  1.    Le     immissioni     di     selvaggina     nelle     aziende
agri-turistico-venatorie    sono   effettuate   a   discrezione   del
concessionario  e  debbono  essere  annotate  sul  registro  di   cui
all'articolo 25.
  2.  Le  specie  utilizzate  devono essere comprese fra le seguenti:
starna, pernice rossa, fagiano,  lepre,  quaglia  europea  e  germano
reale.