Art. 24.
                          Norma finanziaria
 
  1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per le
retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte  con  le
assegnazioni  del  fondo  sanitario nazionale, mentre per il restante
personale si  fa  fronte  con  i  fondi  che  ordinariamente  saranno
stabiliti  nel  bilancio  regionale  per il finanziamento della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16.
  2.  Alle  spese  derivanti per l'espletamento delle funzioni di cui
agli artt. 20 e  22,  preventivate  in  lire  50  milioni  annue,  si
provvede mediante impinguamento dell'apposito capitolo.
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 18 marzo 1997
 
                               DISTASO