Art. 24. Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per le retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte con le assegnazioni del fondo sanitario nazionale, mentre per il restante personale si fa fronte con i fondi che ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio regionale per il finanziamento della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16. 2. Alle spese derivanti per l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 20 e 22, preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede mediante impinguamento dell'apposito capitolo. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 18 marzo 1997 DISTASO