Art. 24 
 
                          Nomina consulenti 
 
  1. Le aziende del settore sanitario possono procedere  alla  nomina
di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili
esigenze. 
  2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, societa'  a  totale  o
maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed  enti  regionali
comunque   denominati,    sottoposti    a    tutela    e    vigilanza
dell'amministrazione regionale che  beneficiano  di  trasferimenti  a
qualunque titolo a carico del bilancio regionale,  ivi  compresi  gli
enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente
alla nomina di un consulente, per motivate e particolari  esigenze  e
previa autorizzazione del  dipartimento  regionale  che  esercita  il
controllo analogo e/o la vigilanza.