Art. 24 Nomina consulenti 1. Le aziende del settore sanitario possono procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze. 2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza.