Art. 24 
 
           Finanziamento alla Comunita' montana del Torre, 
             Natisone e Collio per la viabilita' locale 
 
  1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione  e  messa  in
sicurezza della viabilita' locale lungo il percorso  interessato  dal
Giro d'Italia 2016,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere un finanziamento straordinario alla Comunita'  montana  del
Torre, Natisone e Collio. 
  2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al  comma
1 e' presentata al Servizio coordinamento politiche per  la  montagna
entro quindici giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,
conformemente a quanto previsto dall' articolo  56,  comma  1,  della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e  le
modalita' di rendicontazione delle spese. 
  3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
800.000 euro  per  l'anno  2015  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2015-2017 e  del  bilancio  per  l'anno  2015  con  la  denominazione
"Finanziamento  straordinario  alla  Comunita'  montana  del   Torre,
Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa
in sicurezza della viabilita' locale lungo  il  percorso  interessato
dal Giro d'Italia 2016". 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si  provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 9.2.1.1158  e
dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.