Art. 24 Finanziamento alla Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilita' locale 1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilita' locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio. 2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 e' presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese. 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita' di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilita' locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016". 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.