Art. 24 Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere 1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformita' alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presupposti. 2. Anche al fine di promuovere l'esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, di cui alla presente legge, puo' stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro).