Art. 24 Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari 1. La Provincia stabilisce con regolamento misure in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, per prevenire i danni alla salute umana e animale, nel rispetto della normativa europea e nazionale. Tali misure includono, tra l'altro, prescrizioni idonee a mitigare i rischi d'inquinamento e a tutelare aree specifiche del territorio utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Chiunque violi le misure definite dal regolamento e' soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), o, per le fattispecie non sanzionate ai sensi di questo decreto legislativo, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento. 2. I comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento provinciale, con l'obiettivo di assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio, in ragione delle sue specificita'. 3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 e dai regolamenti di cui al comma 2 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune, secondo quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio del comune. 4. La Provincia, con propria deliberazione, attiva un programma di monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte ai fitofarmaci, anche per valutare l'adeguatezza delle misure individuate dal regolamento previsto dal comma 1. 5. La Provincia provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale, anche degli enti locali, preposto alla verifica della corretta applicazione del regolamento previsto dal comma 1. 6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.