Art. 24 
 
        Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n.  36/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla
Regione Liguria ai sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
422/1997 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  titolari  di
regolare abbonamento nominativo che non siano in  grado  di  esibirlo
all'agente accertante, e' applicata una sanzione  fissa  dell'importo
di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi  alla
contestazione, l'abbonamento in corso  di  validita'  all'atto  della
contestazione stessa, presso una  delle  biglietterie  della  Regione
Liguria.».