Art. 24 Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all'agente accertante, e' applicata una sanzione fissa dell'importo di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi alla contestazione, l'abbonamento in corso di validita' all'atto della contestazione stessa, presso una delle biglietterie della Regione Liguria.».