Art. 24 Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell'art. 47-quater nella legge regionale n. 10/2010 1. Dopo l'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010, e' inserito il seguente: «Art. 47-quater (Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici). - 1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.».