Art. 24 
 
Esigenze  di  riservatezza  dei   dati   naturalistici.   Inserimento
  dell'art. 47-quater nella legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010, e' inserito
il seguente: 
  «Art. 47-quater (Esigenze di riservatezza dei dati  naturalistici).
- 1. Ai fini del rispetto di quanto previsto  all'art.  5,  comma  2,
lettera  h),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,   n.   195
(Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale) per non favorire atti di  perturbamento,
di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 (Regolamento recante attuazione  della  direttiva  92/43/  CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e  della  fauna  selvatiche),  il  proponente  di
progetti soggetti alle procedure di cui al presente  titolo,  segnala
la parte della documentazione presentata nell'ambito delle  procedure
di cui al presente titolo III,  contenente  informazioni  relative  a
specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la  cui
diffusione possa recare pregiudizio allo stato di  conservazione  dei
medesimi.».