Art. 24 Introduzione dell'art. 17-sexies della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 17-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 17-sexies (Accordi per l'interscambio operativo). - 1. La Regione promuove accordi con le competenti autorita' statali per favorire l'interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalita' di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un piu' efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.».