Art. 24 
 
Inserimento degli articoli 34-bis e 34-ter della legge  regionale  n.
                               25/2007 
 
  1. Dopo l'art. 34 della legge regionale  n.  25/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 34-bis (Sospensione  dell'autorizzazione).  -  1.  La  Citta'
metropolitana di Genova e le province dispongono,  in  aggiunta  alle
sanzioni amministrative  pecuniarie,  la  sospensione  dell'esercizio
dell'attivita' quando un'impresa commette, nell'arco temporale di  un
anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni  rientranti  nelle
tipologie di cui all'art. 34,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  oppure
inerenti le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003  e
successive modificazioni e  integrazioni,  sulla  base  dei  seguenti
parametri: 
    a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione
e' di quattro per le imprese che abbiano disponibilita' fino a cinque
autobus immatricolati in servizio  di  noleggio  con  conducente.  Il
numero di  infrazioni  sanzionate  che  da'  luogo  alla  sospensione
aumenta di una unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili per  il
servizio di noleggio, indipendentemente  dal  numero  di  autobus  in
disponibilita' dell'impresa; l'autorizzazione e',  comunque,  sospesa
alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un  minimo
di venti giorni ad un  massimo  di  quaranta  giorni  secondo  quanto
previsto al comma 4; 
    b) la sospensione viene disposta per un minimo di  trenta  giorni
sino ad un massimo di sessanta  giorni  nel  caso  in  cui  l'impresa
commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui
al  comma  3,  indipendentemente  dal   numero   degli   autobus   in
disponibilita' immatricolati in servizio di noleggio con conducente. 
  2. La Citta' metropolitana di Genova e le province  procedono  alla
sospensione dell'esercizio dell'attivita' quando un'impresa commette,
nell'arco temporale di un anno  decorrente  dalla  prima  infrazione,
infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art.  34,  comma  1,
lettera c), sulla base dei seguenti parametri: 
    a)  il  numero  di  infrazioni  sanzionate  che  da'  luogo  alla
sospensione dell'autorizzazione e' di  quattro  per  le  imprese  che
abbiano  disponibilita'  fino  a  cinque  autobus  immatricolati   in
servizio  di  noleggio  con  conducente.  Il  numero  di   infrazioni
sanzionate che da' luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta
di una unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili per il servizio
di   noleggio;   indipendentemente   dal   numero   di   autobus   in
disponibilita' dell'impresa, l'autorizzazione e',  comunque,  sospesa
alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione
varia da un minimo di sette giorni ad un  massimo  di  trenta  giorni
secondo quanto previsto al comma 4; 
    b) la sospensione viene disposta per un minimo  di  venti  giorni
sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa
commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui
al  comma  3,  indipendentemente  dal   numero   degli   autobus   in
disponibilita' immatricolati in servizio di noleggio con conducente. 
  3. Per le finalita' di cui  ai  commi  1  e  2,  e'  da  intendersi
infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla
meta' del massimo previsto. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2: 
    a) la prima sospensione viene  disposta  per  il  periodo  minimo
previsto; 
    b) la seconda sospensione viene disposta per  il  periodo  minimo
aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui  al
comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio
del minimo previsto; 
    c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo
previsto. 
  5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'art.  30,
la Citta' metropolitana di Genova e le province diffidano  l'impresa,
assegnando un termine, non superiore ad un mese, per  reintegrare  il
requisito. In caso di persistenza dell'inadempienza, l'autorizzazione
e' sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito. 
  «Art.  34-ter  (Revoca  dell'autorizzazione).  -   1.   La   Citta'
metropolitana  di  Genova  e  le  province  procedono   alla   revoca
dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all'art. 31, comma  2,
lettera b) e all'art. 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia  stata
sospesa  l'autorizzazione  ai   sensi   dell'art.   34-bis   effettui
ugualmente  il  servizio  con  l'autorizzazione  sospesa  o  incorra,
nell'arco di cinque anni, in  provvedimenti  di  sospensione  per  un
periodo complessivamente superiore a centottanta. 
  2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di  un'altra
regione,  comporta  l'impossibilita'  per  l'impresa  sanzionata   di
richiedere una nuova autorizzazione per un  anno  a  decorrere  dalla
data di revoca. 
  3. La Citta' metropolitana di Genova  e  le  province  segnalano  i
provvedimenti  di  revoca  dell'autorizzazione  alla   Motorizzazione
civile per l'inserimento nel  Registro  elettronico  nazionale  delle
imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.».