Art. 24 Inserimento degli articoli 34-bis e 34-ter della legge regionale n. 25/2007 1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 34-bis (Sospensione dell'autorizzazione). - 1. La Citta' metropolitana di Genova e le province dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 34, comma 1, lettere a) e b), oppure inerenti le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti parametri: a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione e' di quattro per le imprese che abbiano disponibilita' fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che da' luogo alla sospensione aumenta di una unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili per il servizio di noleggio, indipendentemente dal numero di autobus in disponibilita' dell'impresa; l'autorizzazione e', comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni secondo quanto previsto al comma 4; b) la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilita' immatricolati in servizio di noleggio con conducente. 2. La Citta' metropolitana di Genova e le province procedono alla sospensione dell'esercizio dell'attivita' quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri: a) il numero di infrazioni sanzionate che da' luogo alla sospensione dell'autorizzazione e' di quattro per le imprese che abbiano disponibilita' fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che da' luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilita' dell'impresa, l'autorizzazione e', comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni secondo quanto previsto al comma 4; b) la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilita' immatricolati in servizio di noleggio con conducente. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla meta' del massimo previsto. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2: a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto; b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto; c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto. 5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'art. 30, la Citta' metropolitana di Genova e le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di persistenza dell'inadempienza, l'autorizzazione e' sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito. «Art. 34-ter (Revoca dell'autorizzazione). - 1. La Citta' metropolitana di Genova e le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all'art. 31, comma 2, lettera b) e all'art. 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 34-bis effettui ugualmente il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta. 2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di un'altra regione, comporta l'impossibilita' per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca. 3. La Citta' metropolitana di Genova e le province segnalano i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione alla Motorizzazione civile per l'inserimento nel Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.».